Ordinanza
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Art. 3 Autorizzazioni eccezionali
1 I Cantoni possono autorizzare agenti di polizia della caccia o cacciatori, espressamente formati, ad impiegare mezzi ausiliari vietati se è necessario per:
2 Allestiscono un elenco delle persone autorizzate. 3 L’UFAM può autorizzare per ricerche scientifiche e azioni di marcatura l’uso di mezzi ausiliari vietati.11 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). 11 Nuovo testo giusta l’all. 5 n. 17 dell’O del 10 set. 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377). |