Ordinanza
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Art. 4bis Regolazione del lupo 20
1 I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell’anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La regolazione avviene abbattendo giovani animali. Può essere abbattuto al massimo un numero di lupi non superiore alla metà dei cuccioli nati nell’anno in questione.21 1bis Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 1, da novembre a gennaio può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso. Segnatamente, un genitore è considerato particolarmente dannoso se nell’arco di diversi anni causa annualmente almeno i due terzi dei danni di cui al capoverso 2.22 1ter L’abbattimento dei lupi deve avvenire, per quanto possibile, in prossimità di insediamenti o di greggi e mandrie di animali da reddito.23 2 In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno dieci animali da reddito nell’arco di quattro mesi.24 Per valutare i danni è applicabile per analogia l’articolo 9bis capoversi 3 e 4. 3 In caso di grave pericolo per l’uomo, la regolazione è autorizzata se lupi appartenenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti dell’uomo. 4 Le autorizzazioni di abbattimento devono essere limitate all’areale abituale di attività del branco di lupi. Devono essere rilasciate entro il 31 dicembre dell’anno in questione e la loro validità non può andare oltre il 31 marzo dell’anno successivo. 20 Introdotto dal n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 2015 2207). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418). 22 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418). 23 Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2021, in vigore dal 15 lug. 2021 (RU 2021 418). |