Ordinanza
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Art. 4ter Zone di tranquillità per la selvaggina 25
1 Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno. 2 Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri. 3 L’UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni nell’informazione alla popolazione in merito a tali zone. 4 L’Ufficio federale di topografia definisce nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno. 25 Originario art. 4bis. Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). |