Ordinanza
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Art. 8bis Gestione di animali non indigeni 31
1 Non possono essere messi in libertà animali che non appartengono alla diversità delle specie indigene. 2 L’importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all’allegato 1 sono soggette ad autorizzazione. L’autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico. 3 L’importazione e la detenzione delle specie animali non indigene di cui all’allegato 2 sono vietate. Per le detenzioni esistenti e per l’importazione e la detenzione a scopo di ricerca può essere rilasciata un’autorizzazione eccezionale se il richiedente dimostra che gli animali e i loro discendenti non possono ritornare allo stato selvatico. L’autorizzazione per le detenzioni esistenti deve avere durata limitata. 4 Sono competenti:
5 I Cantoni prendono provvedimenti affinché gli effettivi degli animali di cui al capoverso 1 ritornati allo stato selvatico siano regolati e non si propaghino; nella misura del possibile, li allontanano se minacciano la diversità delle specie indigene. Essi ne informano l’UFAM. Per quanto necessario, l’UFAM coordina detti provvedimenti. 31 Introdotto dal n. I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). 32 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. |