Ordinanza
|
Art. 11 Ricerca su mammiferi e uccelli selvatici
1 La Confederazione può garantire aiuti finanziari a centri di ricerca e a istituti d’importanza nazionale per attività d’interesse pubblico. Gli aiuti possono essere vincolati a condizioni. 2 Nell’ambito dei crediti accordatigli, l’UFAM promuove la ricerca, orientata verso la pratica, di biologia della fauna selvatica e d’ornitologia, in particolare le ricerche sulla protezione delle specie, sui pregiudizi arrecati ai biotopi, sui danni della selvaggina e sulle malattie degli animali selvatici. 3 Per promuovere la ricerca scientifica, l’UFAM può, d’intesa con gli organi cantonali della caccia, rivolgersi a guardacaccia o a persone autorizzate alla caccia. |