Ordinanza
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Art. 4c Regolazione degli effettivi di lupi secondo l’articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia 36
1 I lupi di un branco causano danni ad animali da reddito secondo l’articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia se, nel loro areale abituale di attività e durante il periodo di estivazione in corso, uccidono almeno otto ovini o caprini oppure uccidono o feriscono in modo grave almeno un bovino, un equino o un camelide del nuovo mondo all’interno di aziende d’estivazione e aziende con pascoli comunitari, purché le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili siano state attuate a regola d’arte. 2 Possono essere abbattuti fino a due terzi dei giovani animali nati nell’anno della regolazione. In via eccezionale, è inoltre possibile abbattere un altro animale di un branco, al di fuori della madre, qualora questo presenti un comportamento indesiderato secondo l’articolo 4b capoverso 4. 3 L’autorizzazione deve essere limitata all’areale abituale di attività del branco in questione. L’abbattimento dei lupi deve avvenire nel branco e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, insediamenti, edifici abitati tutto l’anno o impianti a forte utilizzo antropico. La regolazione deve tenere conto delle esigenze in materia di protezione degli animali, in particolare dei giovani animali. 4 Nella loro domanda, i Cantoni forniscono all’UFAM le informazioni di cui all’articolo 4 capoverso 2. 36 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2023 (RU 2023 662). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12). |