Ordinanza
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Art. 4d Aiuti finanziari per la gestione del lupo 37
1 L’ammontare degli aiuti finanziari ai Cantoni per la vigilanza e l’attuazione delle misure di gestione del lupo secondo l’articolo 7a capoverso 3 della legge sulla caccia dipende dal numero di branchi presenti nel Cantone. 2 Il contributo annuo della Confederazione è al massimo di 30 000 franchi per branco; per i branchi il cui areale di attività si estende su diversi Cantoni, il contributo è suddiviso proporzionalmente tra i Cantoni. 37 Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12). |
