Ordinanza
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Art. 4e Zone di tranquillità per la selvaggina 38
1 Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi provocati dalle attività ricreative e dal turismo, i Cantoni hanno facoltà di definire zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi e sentieri utilizzabili al loro interno. 2 Nel definire dette zone, i Cantoni tengono conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli federali e cantonali e vigilano affinché la popolazione possa contribuire in modo adeguato alla definizione di tali zone, percorsi e sentieri. 3 L’UFAM emana direttive per la definizione e la segnalazione uniforme delle zone di tranquillità per la selvaggina. Sostiene i Cantoni nell’informazione alla popolazione in merito a tali zone. 4 L’Ufficio federale di topografia mappa nelle carte nazionali per attività sulla neve le zone di tranquillità per la selvaggina e i percorsi utilizzabili al loro interno. 38 Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12). |