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Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)
Art. 5Imbalsamatura di animali protetti
1 Gli animali delle specie protette possono essere imbalsamati solo se sono stati trovati morti oppure sono stati uccisi o catturati in virtù di un’autorizzazione cantonale.
2 Chi vuole imbalsamare animali di specie protette deve farsi registrare nel proprio Cantone.
3 Chi vuole imbalsamare un animale delle seguenti specie protette deve dichiararlo all’amministrazione della caccia del Cantone da cui proviene l’animale:
a.
tutti i mammiferi protetti;
b.
tutti i podicipidi e le strolaghe;
c.
l’airone purpureo, l’airone nano, la cicogna bianca;
d.
il cigno selvatico e il cigno minore, tutte le oche selvatiche, l’anitra marmorizzata, l’edredone di Steller, la moretta arlecchina, il gobbo rugginoso, il fistione turco, tutte le specie di smerghi;
e.
la femmina dell’urogallo, il francolino di monte, la coturnice, la quaglia;
f.
tutti i rapaci diurni;
g.
il re di quaglie, il chiurlo, il beccaccino;
h.
gli strigiformi;
i.
il succiacapre, il martin pescatore, l’upupa;
k.
il beccafrusone, la passera solitaria, il picchio muraiolo, l’averla grigia, l’averla capirossa.
4 La dichiarazione deve essere fatta entro quattordici giorni dal momento in cui l’animale è portato nel laboratorio dell’imbalsamatore.
5 Il commercio a scopo lucrativo di animali protetti imbalsamati e la pubblicità relativa sono vietati. I Cantoni possono prevedere eccezioni per il commercio di vecchi prodotti imbalsamati restaurati.