Ordinanza
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Art. 6 Tenuta in cattività e cura di animali protetti 39
1 L’autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l’acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfano la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie. 2 L’autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se queste cure sono destinate ad animali che ne hanno un bisogno provato e se sono prodigate da una persona qualificata e nelle installazioni adeguate. La durata dell’autorizzazione è limitata. I veterinari che sottopongono gli animali bisognosi di cure a un primo trattamento non necessitano di autorizzazione a condizione che gli animali siano poi affidati a un centro di cura, siano rilasciati nel luogo del ritrovamento o siano sottoposti a eutanasia.40 3 Se necessario e previa consultazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), l’UFAM emana direttive sulla cura di animali protetti. 39 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4315). 40 Terzo per. introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12). |