alla selvaggina nata in cattività per la quale esiste un attestato di allevamento oppure che è adeguatamente contrassegnata; o
alla selvaggina in libertà catturata a scopo di reinsediamento.
2 Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 4 settembre 201345 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette relative all’importazione, al transito e all’esportazione.46
42 Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).
43 Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).
44 Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).
46 Nuovo testo giusta l’all. cifra II 5 dell’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).