Ordinanza
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Art. 8 Messa in libertà di animali indigeni 47
1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento)48 può, con l’approvazione dei Cantoni interessati, autorizzare la messa in libertà di animali di specie indigene ormai scomparse dalla Svizzera, a condizione che sia dimostrato che:
2 L’UFAM può, con l’approvazione dei Cantoni, autorizzare la messa in libertà di animali di specie protette già esistenti in Svizzera ma minacciate d’estinzione. L’autorizzazione è rilasciata solo se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. 3 Gli animali messi in libertà devono essere marcati e annunciati (art. 13 cpv. 4). 47 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 giu. 2012, in vigore dal 15 lug. 2012 (RU 2012 3683). 48 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). |