Ordinanza
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Art. 34 Modifica della convenzione di attuazione
1 Se durante il periodo di validità di una convenzione di attuazione si constatano deroghe rilevanti alle ipotesi o agli obiettivi stabiliti, le parti contraenti avviano trattative al fine di adeguare la convenzione stessa. 2 L’UFT può convenire con i gestori dell’infrastruttura o con le società costruttrici deroghe minori al procedimento, all’organizzazione o alle disposizioni tecniche stabiliti nella convenzione di attuazione (art. 33 cpv. 2 lett. d–f). 3 Le modifiche della convenzione di attuazione vanno stabilite per scritto. |
