Ordinanza
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Art. 35 Finanziamento di misure supplementari o alternative da parte di terzi
1 Se i Cantoni e altri terzi intendono finanziare misure supplementari o alternative, l’UFT esamina se queste misure possono essere integrate nella pianificazione dell’ampliamento o, come misure di ampliamento subordinate (art 51 cpv. 2 Lferr), nella pianificazione del mantenimento della qualità. 2 Se l’attuazione delle misure è possibile, l’UFT ne stabilisce il finanziamento nella convenzione in modo che non generi costi supplementari per la Confederazione né nella fase di costruzione né in quella d’esercizio. A tal fine tiene conto dei seguenti principi:
3 I contributi di terzi sono versati direttamente ai gestori dell’infrastruttura. Se il contributo copre anche spese conseguenti, il gestore dell’infrastruttura ne assicura l’impiego conforme alle disposizioni contrattuali per l’intero periodo stabilito nella convenzione. 4 Gli investimenti evitati grazie a tali misure vengono computati, se assimilabili a queste sul piano funzionale, temporale e spaziale. 5 I capoversi 1–4 si applicano per analogia a misure edili di terzi estranee alla ferrovia ma che interessano l’infrastruttura ferroviaria. 6L’UFT pubblica periodicamente i valori di riferimento per gli adeguamenti al rincaro e gli interessi di computo in base all’evoluzione congiunturale. |
