Ordinanza
|
Art. 10 Esigenze nei confronti di ospedali e case per partorienti 18
1 Gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità finanziaria. 2 Gli ospedali devono calcolare i costi dei centri di costo secondo la nomenclatura della statistica ospedaliera attuata secondo l’allegato all’ordinanza del 30 giugno 199319 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. 3 Gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità dei salari. 4 Dev’essere tenuta una contabilità dei costi e delle prestazioni. 5 Per il calcolo dei costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni gli ospedali e le case per partorienti devono tenere una contabilità delle immobilizzazioni. Sono considerati investimenti ai sensi dell’articolo 8 gli oggetti con un valore di acquisto di 10 000 franchi o più. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). 19 RS431.012.1 |