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Ordinanza
sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie1
(OCPre)

(Stato 1° gennaio 2009)832.104

del 3 luglio 2002 (Stato 1° gennaio 2009)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).

Art. 411

11 Abro­ga­to dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, con ef­fet­to dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).