Ordinanza
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Art. 7 Costi di formazione universitaria e di ricerca 14
1 Sono considerati costi di formazione universitaria ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 lettera b della legge i mezzi impiegati per:
2 Sono considerati costi per la ricerca ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 della legge i mezzi impiegati per i lavori creativi intrapresi in modo sistematico e lo sviluppo sperimentale allo scopo di accrescere il livello delle conoscenze come pure la loro utilizzazione per permettere nuove applicazioni. Ne fanno parte i progetti realizzati per accrescere le conoscenze scientifiche come pure per migliorare la prevenzione, la diagnosi o la cura di malattie. 3 Sono considerati costi di formazione universitaria e di ricerca anche i costi indiretti come pure i mezzi impiegati per le attività di formazione e di ricerca finanziate da terzi. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). 15 RS 811.11 |