(Stato 1° gennaio 2009)832.104
del 3 luglio 2002 (Stato 1° gennaio 2009)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
1 Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere una contabilità analitica nella quale i costi sono giustificati in modo appropriato secondo il luogo dove la prestazione è fornita e per rapporto alla prestazione.17
2 La contabilità analitica deve comprendere in particolare i tipi di costo, i centri di costo, le unità finali d’imputazione e la registrazione delle prestazioni.
3 La contabilità analitica deve permettere una giustificazione appropriata dei costi delle prestazioni. I costi sono imputati alle prestazioni in una forma adeguata.
4 La contabilità analitica deve essere elaborata in modo che non si possano trarre conclusioni sulla persona curata.
5 La contabilità analitica deve essere approntata per ogni anno civile e messa a disposizione a partire dal 30 aprile dell’anno seguente.
6 Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento) può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l’elaborazione tecnica della contabilità analitica. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).