Ordinanza
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Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
1 La presente ordinanza disciplina il calcolo uniforme dei costi e la registrazione uniforme delle prestazioni negli ospedali e nelle case di cura. 2 È applicabile agli ospedali, alle case per partorienti e alle case di cura autorizzati ai sensi dell’articolo 39 della legge.4 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |