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Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie1 (OCPre)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
Art. 10aDati degli ospedali e delle case per partorienti 22
1 La contabilità delle immobilizzazioni deve contenere, per ogni immobilizzazione, almeno i dati concernenti:
a.
l’anno di acquisto;
b.
la durata d’utilizzazione prevista in anni;
c.
il valore di acquisto;
d.
il valore contabile dell’immobilizzazione all’inizio dell’anno;
e.
il tasso di ammortamento;
f.
l’ammortamento annuo;
g.
il valore contabile dell’immobilizzazione alla fine dell’anno;
h.
il tasso d’interesse calcolatorio;
i.
l’interesse calcolatorio annuo;
j.
i costi annui d’utilizzazione delle immobilizzazioni come somma dell’ammortamento annuo e degli interessi calcolatori annui.
2 Le immobilizzazioni necessarie per l’esercizio e per l’adempimento del mandato di prestazioni dell’istituto possono essere prese in considerazione al massimo con il loro valore di acquisto.
3 Gli ammortamenti annui massimi sono calcolati a partire dal valore d’acquisto con ammortamento lineare per la durata d’utilizzazione prevista in funzione di un valore residuo pari a zero.
4 Gli interessi calcolatori delle immobilizzazioni necessarie per l’esercizio e per la fornitura delle prestazioni ospedaliere sono calcolati in base al metodo del valore medio. Il tasso d’interesse ammonta al 3,7 per cento. Esso è verificato periodicamente.
22 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.