Ordinanza
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Art. 12 Esigenze per la statistica delle prestazioni
1 Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere una statistica delle prestazioni.23 2 La statistica delle prestazioni deve permettere una giustificazione appropriata delle prestazioni fornite. 3 La statistica delle prestazioni deve essere elaborata in modo che non si possano trarre conclusioni sulla persona curata. 4 La statistica delle prestazioni deve essere approntata per ogni anno civile e messa a disposizione a partire dal 30 aprile dell’anno seguente. 5 Il Dipartimento può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l’elaborazione tecnica della statistica delle prestazioni. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori. 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |