Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie1 (OCPre)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
Art. 12Esigenze per la statistica delle prestazioni
1 Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere una statistica delle prestazioni.23
2 La statistica delle prestazioni deve permettere una giustificazione appropriata delle prestazioni fornite.
3 La statistica delle prestazioni deve essere elaborata in modo che non si possano trarre conclusioni sulla persona curata.
4 La statistica delle prestazioni deve essere approntata per ogni anno civile e messa a disposizione a partire dal 30 aprile dell’anno seguente.
5 Il Dipartimento può emanare disposizioni più dettagliate riguardanti l’elaborazione tecnica della statistica delle prestazioni. In tal caso consulta i Cantoni, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).