Ordinanza
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Art. 1527
Gli ospedali, le case per partorienti e le case di cura devono tenere a disposizione per consultazione i documenti di un anno, a partire dal 1° maggio dell’anno seguente. Sono autorizzati a consultarli le autorità che approvano, le autorità della Confederazione competenti in materia e i partner tariffali. 27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). |