Ordinanza
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Art. 2 Obiettivi
1 Il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni devono essere effettuati in modo che forniscano le basi per:
2 La distinzione e la determinazione dei costi e delle prestazioni summenzionati devono permettere:
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). 7 Abrogato dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105). 10 Introdotta dall’art. 17 dell’O dell’8 mag. 2024 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 al 30giugno 2032 (RU 2024 219). |