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Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie1 (OCPre)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
Art. 2Obiettivi
1 Il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni devono essere effettuati in modo che forniscano le basi per:
operare una distinzione delle prestazioni e dei costi attinenti alla cura ospedaliera, ambulatoriale e per pazienti lungodegenti;
determinare le prestazioni e i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in relazione con la cura ospedaliera in ospedale e in una casa per partorienti;
determinare le prestazioni e i costi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in relazione con la cura ambulatoriale in ospedale e in una casa per partorienti;
e.
determinare le prestazioni e i costi delle cure come pure le altre prestazioni dispensate nelle case di cura e nell’ambito della cura per pazienti lungodegenti in ospedale che sono prese a carico dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e i loro costi;
f.
determinare le prestazioni e i costi delle cure per ogni livello dei bisogni di cure nelle case di cura e nell’ambito della cura per pazienti lungodegenti in ospedale;
escludere le prestazioni economicamente di interesse generale ai sensi dell’articolo 49 capoverso 3 della legge e i loro costi;
escludere i costi coperti dai contributi di cui all’articolo 3 dell’ordinanza dell’8 maggio 202411 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche.
2 La distinzione e la determinazione dei costi e delle prestazioni summenzionati devono permettere:
a.
di elaborare indicatori;
b.
di comparare gli istituti a livello regionale, cantonale e intercantonale allo scopo di analizzare i costi e le prestazioni;
c.
di calcolare tariffe;
d.
di calcolare stanziamenti globali di bilancio;
e.
di approntare le pianificazioni cantonali;
f.
di valutare l’economicità e l’equità della fornitura di prestazioni;
g.
di controllare l’evoluzione e il livello dei costi.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
7 Abrogato dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
10 Introdotta dall’art. 17 dell’O dell’8 mag. 2024 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 al 30giugno 2032 (RU 2024 219).