Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie1 (OCPre)
1 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).
1 Sono considerati investimenti ai sensi dell’articolo 49 capoverso 7 della legge i beni mobili e immobili come pure le altre immobilizzazioni che sono necessari per l’adempimento del mandato di prestazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e della legge.
2 Sono assimilate alle operazioni di acquisto le operazioni di acquisto rateale e di locazione. I costi delle operazioni di acquisto rateale e di locazione sono giustificati separatamente come costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni.
18 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5105).