Ordinanza
|
Art. 18 Riduzione e diniego dei contributi o del supplemento 39
1 I Cantoni riducono o negano i contributi o il supplemento conformemente all’allegato. 2 Redigono ogni anno un rapporto sulle riduzioni e sui dinieghi di contributi o di supplementi da loro decisi. La registrazione completa nel sistema d’informazione centrale per i dati sui controlli di cui all’articolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura è considerata un rapporto. 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943). |