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Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)1
del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).
1 La domanda in vista di ottenere contributi per singole colture e il supplemento per i cereali va inoltrata all’autorità designata dal Cantone competente tra il 15 gennaio e il 15 marzo. Il Cantone può prorogare il termine fino al 1° maggio in caso di adeguamenti dei sistemi informatici o in altre situazioni particolari.27
2 Il Cantone può fissare un termine di domanda entro il termine di cui al capoverso 1.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079).
27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3943).