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Art. 74 Posa di linee telefoniche e di condotte dell’acqua
Se posa linee telefoniche o condotte dell’acqua accanto a strade o al di sopra di strade, la truppa provvede alle misure di sicurezza e alla segnaletica necessarie. Se il tratto utilizzato per la posa si trova accanto alla strada, la segnaletica è necessaria soltanto se le linee o le condotte restringono o ostacolano la carreggiata. In caso di impiego di passatubi si deve inoltre procedere al disciplinamento della circolazione. |