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Art. 8 Consultazione delle autorità civili 33
Prima dell’esecuzione dei provvedimenti di circolazione, gli organi che dispongono tali provvedimenti consultano le autorità civili competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. 33 Nuovo testo giusta l’all. 4 n. II 3 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957). |