|
Art. 2 Campo d’applicazione 5
1 La presente ordinanza si applica:
2 Per gli impieghi all’estero si applica per analogia la presente ordinanza se le prescrizioni del Paese ospite o nella zona d’impiego non soddisfano gli standard di sicurezza dell’esercito svizzero. Per ogni impiego all’estero sono convenute disposizioni particolari mediante accordi internazionali. 3 Il personale civile dell’Aggruppamento Difesa e i collaboratori di armasuisse sottostanno alla legislazione civile sulla circolazione stradale e alle disposizioni dell’ordinanza del 23 febbraio 20057 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC). Alla guida di veicoli militari nel quadro dell’attività professionale sono inoltre applicabili gli articoli 13 capoverso 2, 17, 54, 56–58, 79 capoversi 1 e 2, 91 capoverso 7 e 91a della presente ordinanza.8 Ai requisiti per veicoli militari guidati nel quadro dell’attività professionale sono applicabili gli articoli 39–42, 46 e 91 capoversi 5 e 6 della presente ordinanza.9 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1801). 6 Introdotta dal n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771). 8 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6015). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 15 mar. 2019 (RU 2019 771). |