|
Art. 28 Scuola guida e istruzione alla guida
1 Per scuola guida si intende ogni corsa durante la quale i conducenti non ancora titolari della licenza di condurre civile richiesta sono accompagnati e istruiti individualmente da un titolare dell’abilitazione a maestro conducente della pertinente categoria. Per tali corse deve essere applicata al veicolo la targa blu con una «L» bianca.69 2 Per istruzione alla guida si intendono le rimanenti corse con o senza accompagnatore ordinate militarmente per scopi di istruzione e di esercitazione. Per tali corse non è autorizzata l’applicazione al veicolo della targa blu con una «L» bianca. 3 Durante la scuola guida e l’istruzione alla guida i trasporti di persone sono vietati fino al momento in cui il conducente è pronto a superare l’esame. A partire da detto momento, i periti della circolazione militare della pertinente categoria possono iscrivere nel controllo dell’istruzione per conducenti l’autorizzazione a effettuare trasporti di persone. 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5653). |