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Art. 29 Periti della circolazione militare
1 Chi procede a un esame militare di conducente deve essere titolare della pertinente licenza di perito della circolazione militare. 2 L’UCNEs emana, d’intesa con l’USTRA, istruzioni concernenti l’istruzione e il perfezionamento nonché gli esami dei periti della circolazione militare e organizza detti esami. 3 Le licenze di perito della circolazione militare sono rilasciate e revocate dall’UCNEs. |