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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 13Deroga concernente il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero
1 In caso d’urgenza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può derogare in singoli casi al livello di controllo nell’ambito di controlli di sicurezza concernenti il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero che deve essere sottoposto a un controllo di sicurezza ampliato con audizione.
2 Il controllo di sicurezza ampliato con audizione è eseguito non appena possibile.