Ordinanza
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Art. 18 Ripetizione
1 Il controllo di sicurezza relativo alle persone è ripetuto dopo:
2 Se l’autorità richiedente ha motivo di ritenere che dall’ultimo controllo sono emersi nuovi rischi o è a conoscenza di un procedimento penale contro la persona interessata, essa può avviare presso l’autorità di controllo competente, prima che siano trascorsi cinque anni, una ripetizione del controllo di sicurezza. In tal caso la ripetizione deve essere motivata per scritto. 3 Il DFAE, d’intesa con le autorità di controllo, può stabilire altre scadenze per il personale soggetto all’obbligo di trasferimento e impiegato all’estero. 4 Sono fatte salve scadenze più brevi previste dai pertinenti trattati internazionali. 5 La ripetizione è avviata dall’autorità richiedente. 6 La procedura si fonda sul livello di controllo determinante al momento dell’avvio del controllo. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2012, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU 2012 3765). |