Ordinanza
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Art. 19 Raccolta dei dati
1 Per l’adempimento dei suoi compiti, il servizio specializzato CSP DDPS ha direttamente accesso mediante una procedura di richiamo, nella misura stabilita dalle pertinenti ordinanze concernenti i registri, ai registri e alle banche dati seguenti:
2 Il servizio specializzato CSP DDPS può richiedere, per il tramite degli organi di sicurezza della Confederazione oppure alle pertinenti autorità cantonali, altri dati ai quali non ha il diritto di accedere direttamente. 3 Il servizio specializzato CSP DDPS deve disporre almeno di dati concernenti i seguenti periodi di tempo:
4 Se i periodi di tempo sopra indicati non sono coperti da dati provenienti da autorità svizzere, il servizio specializzato CSP DDPS può, nel quadro di procedure di cooperazione, acquisire i dati mancanti da Stati esteri con cui la Svizzera ha concluso una convenzione sulla protezione delle informazioni o un accordo sulla cooperazione di polizia. 5 Se per il personale del DFAE assunto all’estero secondo il diritto locale non è possibile eseguire un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’articolo 10 perché il servizio specializzato CSP DDPS non può ottenere dati a causa dell’assenza di convenzioni sulla protezione delle informazioni o di accordi sulla cooperazione di polizia, il DFAE decide nel singolo caso in merito alla concessione dell’accesso regolare a informazioni classificate CONFIDENZIALE. 26 RS 331 27 RS 361.4 28 [RU 2009 7041, 2011 6081, 2013 4359. RU 2014 3231art. 45]. Vedi ora l’O del del 16 ago. 2017 sui sistemi d’informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (RS 121.2). |