Ordinanza
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Art. 21 Diritto d’essere sentiti
1 Se considera la possibilità di non emanare una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a, l’autorità di controllo offre alla persona interessata l’opportunità di pronunciarsi per scritto sull’esito degli accertamenti. 2 La persona interessata può visionare in qualsiasi momento il fascicolo relativo al controllo; sono fatti salvi l’articolo 9 della legge federale del 19 giugno 199229 sulla protezione dei dati nonché gli articoli 27 e 28 della legge federale del 20 dicembre 196830 sulla procedura amministrativa. 29 RS 235.1 30 RS 172.021 |