Ordinanza
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Art. 25 Obblighi d’informazione
1 L’autorità decisionale informa la persona interessata in merito alla propria decisione. I terzi sono informati in merito alla decisione dal rispettivo datore di lavoro. Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di sicurezza e l’autorità decisionale assegna la funzione o l’attività, nel caso di militari, militi della protezione civile e terzi nonché in caso di ripetizioni del controllo di sicurezza l’informazione alla persona interessata può essere omessa.32 2 Se l’autorità di controllo ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d, l’autorità decisionale informa per scritto detta autorità in merito alla sua decisione. 32 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903). |