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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 26Consultazione
L’autorità decisionale e, nel caso di terzi, anche l’impresa o l’organizzazione possono, con il consenso scritto della persona interessata, consultarne il fascicolo dopo la conclusione del controllo di sicurezza.