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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 16Revoca
1 L’autorizzazione è valevole sino all’emanazione di una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 e può essere revocata per scritto in qualsiasi momento dalla persona interessata presso l’autorità di controllo competente.
2 Se l’autorizzazione al controllo di sicurezza relativo alle persone è revocata, l’autorità di controllo informa per scritto al riguardo l’autorità richiedente e sospende il controllo di sicurezza fintanto che non è stata informata per scritto da quest’ultima in merito alla procedura ulteriore.