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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 6Terzi
I terzi sono sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone se:
a.
nel quadro di un contratto o come dipendenti di un’impresa o di un’organizzazione impegnata contrattualmente, collaborano a progetti classificati nell’ambito della sicurezza interna o esterna e, in tale contesto, hanno accesso:
1.
a informazioni o materiale classificati CONFIDENZIALE o SEGRETO,
2.
alla zona protetta 2 o 3 di un impianto militare;
b.
sono soggetti al controllo in virtù di convenzioni internazionali sulla protezione delle informazioni.