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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 11Controllo di sicurezza ampliato
1 Il servizio specializzato CSP DDPS è competente per il controllo di sicurezza ampliato.
2 Sono sottoposti al controllo di sicurezza ampliato:
a.
gli agenti della Confederazione e gli impiegati dei Cantoni che hanno regolarmente accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
i militari e i militi della protezione civile nonché i terzi che hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
c.
le persone che hanno accesso alla zona protetta 3 di un impianto militare;
d.
le persone che, in occasione del loro impiego all’estero, rappresentano la Svizzera nell’ambito di una missione ufficiale;
e.
le persone che, in virtù di trattati internazionali, hanno accesso a informazioni o materiale classificati SEGRETO;
f.
le persone che collaborano a compiti secondo la LMSI oppure a compiti di giustizia o polizia rilevanti per la sicurezza interna o esterna e che in tale ambito hanno regolarmente accesso a dati personali degni di particolare protezione, la cui divulgazione può pregiudicare gravemente i diritti individuali delle persone interessate;
g.
in occasione del reclutamento, le persone soggette all’obbligo di leva previste per assumere funzioni con accesso:
1.
a informazioni o materiale classificati SEGRETO,
2.
alla zona protetta 3 di un impianto militare.
3 L’autorità di controllo rileva i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a, b e d LMSI nonché i dati del Registro nazionale di polizia secondo l’ordinanza del 15 ottobre 200816 sul Registro nazionale di polizia.17
4 Può inoltre rilevare i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere c, e ed f LMSI e chiedere alla persona interessata di compilare il modulo «Ulteriori dati personali» se:18
a.
la persona interessata figura in uno dei registri di cui all’articolo 20 capoverso 2 LMSI;
b.
i dati disponibili per la valutazione sono insufficienti;
c.
l’autorità di controllo dispone di ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza e per tale motivo ha intenzione di non emanare la decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettera a.
5 L’autorità di controllo valuta la persona interessata sulla base dei dati rilevati.
13 Introdotto dall’art. 25 n. 1 dell’Ordinanza GEVER del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6669).