Ordinanza
|
Art. 14 Avvio
1 L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è:
2 Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato dal servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale. 3 Nel modulo relativo al controllo di sicurezza, l’autorità richiedente menziona i motivi del controllo in relazione con la funzione o l’adempimento del mandato e il corrispondente livello di controllo secondo l’articolo 9. 4 Essa consegna alla persona da controllare il modulo relativo al controllo di sicurezza e il promemoria sulla procedura di controllo nonché, eventualmente, il modulo «Ulteriori dati personali». 5 Se acconsente al controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all’autorità richiedente i moduli compilati, datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all’autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro. 6 Se i controlli di sicurezza possono essere eseguiti senza il consenso della persona interessata, la firma è facoltativa. 24 Introdotta dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903). |