1 L’autorità competente per l’avvio di un controllo di sicurezza relativo alle persone (autorità richiedente) è:
- a.
- per gli agenti della Confederazione: l’autorità competente per la preparazione dell’assunzione o per l’attribuzione dei compiti;
- b.
- per le persone soggette all’obbligo di leva e i militari: lo Stato maggiore di condotta dell’esercito (SMCOEs) in seno all’Aggruppamento Difesa del DDPS; possono richiedere allo SMCOEs l’avvio del controllo di sicurezza anche le seguenti persone: i comandanti di Grandi Unità, degli stati maggiori di comando, dei corpi di truppa, dei centri di competenza, dei settori «Istruzione e supporto», dei servizi di perfezionamento della truppa o dei servizi d’istruzione di base nonché i comandanti o i capi del quartiere generale dell’esercito e degli stati maggiori del Consiglio federale;
- bbis.24
- per i militi della protezione civile: l’ufficio cantonale responsabile della protezione civile;
- c.
- per i terzi che partecipano a progetti classificati a partire dal livello di classificazione CONFIDENZIALE: l’autorità che conferisce il mandato e le imprese titolari di un valido attestato di sicurezza nel quadro della procedura di tutela del segreto;
- d.
- per gli impiegati dei Cantoni: l’autorità designata dal Cantone.
2 Nel caso di terzi che partecipano a progetti militari classificati, il controllo di sicurezza è avviato dal servizio del DDPS competente in materia di sicurezza industriale.
3 Nel modulo relativo al controllo di sicurezza, l’autorità richiedente menziona i motivi del controllo in relazione con la funzione o l’adempimento del mandato e il corrispondente livello di controllo secondo l’articolo 9.
4 Essa consegna alla persona da controllare il modulo relativo al controllo di sicurezza e il promemoria sulla procedura di controllo nonché, eventualmente, il modulo «Ulteriori dati personali».
5 Se acconsente al controllo di sicurezza, la persona da controllare rinvia all’autorità richiedente i moduli compilati, datati e firmati. Nel caso di terzi, il rinvio dei moduli all’autorità richiedente ha luogo per il tramite del datore di lavoro.
6 Se i controlli di sicurezza possono essere eseguiti senza il consenso della persona interessata, la firma è facoltativa.
24 Introdotta dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903).