Ordinanza
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Art. 23 Conseguenze della decisione
1 L’autorità decisionale non è vincolata alla decisione dell’autorità di controllo. 2 Se l’autorità di controllo emana una dichiarazione di rischio o una dichiarazione di sicurezza vincolata e la persona interessata sottostà già al controllo di sicurezza relativo alle persone in relazione con un’altra funzione o attività, l’autorità di controllo può informare in merito all’esito del controllo di sicurezza l’autorità decisionale competente per l’assegnazione di detta altra funzione o attività. 3 L’autorità di controllo informa l’autorità decisionale in merito al passaggio in giudicato nei casi in cui ha emanato una decisione secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere b–d. 4 Le autorità militari competenti garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militari e del relativo livello di controllo nel Sistema di gestione del personale dell’esercito. 5 Gli uffici cantonali responsabili della protezione civile garantiscono l’iscrizione della dichiarazione di sicurezza dei militi della protezione civile e del relativo livello di controllo nel sistema cantonale di controllo.33 33 Introdotto dal n. III 1 dell’O del 30 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5903). |