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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 3Autorità di controllo
1 Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (servizio specializzato CSP DDPS) esegue i controlli di sicurezza secondo gli articoli 10, 11 e 12 capoverso 1 in collaborazione con gli organi di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.
2 Il servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno alla Cancelleria federale (servizio specializzato CSP CaF) esegue i controlli di sicurezza secondo l’articolo 12 capoverso 2 con il sostegno del servizio specializzato CSP DDPS.
3 Il servizio specializzato CSP DDPS rileva per il servizio specializzato CSP CaF i dati ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 lettere a–d LMSI. Per la verifica dei dati necessari ai controlli di sicurezza relativi alle persone, il servizio specializzato CSP CaF ha un accesso diretto mediante procedura di richiamo ai registri e alle banche dati di cui all’articolo 19 capoverso 1. Al riguardo esso può rivolgersi direttamente anche alle autorità di sicurezza della Confederazione e dei Cantoni.