Ordinanza
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Art. 32 Disposizioni transitorie
1 Le decisioni già notificate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valevoli fino a quando non è stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alla presente ordinanza. 2 Nel caso di persone con funzioni per le quali il diritto previgente non imponeva alcun controllo di sicurezza, il controllo di sicurezza relativo alle persone deve essere avviato al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 3 I controlli di sicurezza relativi alle persone avviati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono retti dal diritto previgente. 4 Gli elenchi delle funzioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 sono emanati entro un anno dall’entrata vigore della presente ordinanza. |