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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 9Livelli di controllo
1 I controlli di sicurezza relativi alle persone sono eseguiti secondo i livelli di controllo seguenti:
a.
controllo di sicurezza di base;
b.
controllo di sicurezza ampliato;
c.
controllo di sicurezza ampliato con audizione.
2 Per le funzioni di cui agli allegati 1 e 2 le autorità federali competenti stabiliscono il corrispondente livello di controllo in un’ordinanza.