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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 17Interruzione
1 Se la persona da controllare ritira la sua candidatura nel corso del controllo di sicurezza o, per un altro motivo, non entra più in considerazione per la funzione, i compiti o il mandato, l’autorità richiedente ne informa per scritto l’autorità di controllo competente.
2 L’autorità di controllo interrompe in tal caso il controllo di sicurezza e distrugge la documentazione e i dati già disponibili.