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Ordinanza
sui controlli di sicurezza relativi alle persone
(OCSP)

del 4 marzo 2011 (Stato 1° settembre 2023)

Art. 20 Informazione prima della conclusione del controllo di sicurezza

Se l’au­to­ri­tà di con­trol­lo avan­za una ri­ser­va giu­sti­fi­ca­ta in ma­te­ria di si­cu­rez­za e la pra­ti­ca è ur­gen­te, pri­ma di con­clu­de­re il con­trol­lo di si­cu­rez­za può in­for­ma­re per scrit­to l’au­to­ri­tà de­ci­sio­na­le, il ca­po del di­par­ti­men­to com­pe­ten­te o il can­cel­lie­re del­la Con­fe­de­ra­zio­ne e la per­so­na in­te­res­sa­ta in me­ri­to al­le in­for­ma­zio­ni rac­col­te fi­no a quel mo­men­to nel qua­dro del con­trol­lo.