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Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP)
del 4 marzo 2011 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 20Informazione prima della conclusione del controllo di sicurezza
Se l’autorità di controllo avanza una riserva giustificata in materia di sicurezza e la pratica è urgente, prima di concludere il controllo di sicurezza può informare per scritto l’autorità decisionale, il capo del dipartimento competente o il cancelliere della Confederazione e la persona interessata in merito alle informazioni raccolte fino a quel momento nel quadro del controllo.